Art. 5.

      1. L'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. A coloro che hanno perduto la cittadinanza, la stessa è nuovamente riconosciuta se:

          a) avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiarano di volerla riacquistare, sempre che abbiano stabilito la residenza da un anno nel territorio della Repubblica e dimostrino di avere abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12;

          b) dichiarano di volerla riacquistare e hanno stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

          c) assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarano di volerla riacquistare;

          d) è decorso un anno dalla data in cui hanno stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

 

Pag. 8

      2. Nei casi indicati al comma 1, lettere b), c) e d), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con atto del prefetto competente per territorio in presenza di gravi e comprovati motivi e previo conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite».